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Inchiesta Rocchi, la Procura di Monza chiede l'archiviazione per le "bussate" in sala Var

Rocchi
RocchiČTK / imago sportfotodienst / STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

I pubblici ministeri: "Nessun dolo in alterazione dei risultati". I magistrati hanno anche evidenziato che "in alcuni casi l'intervento esterno era finalizzato esclusivamente a correggere un evidente e poi riconosciuto errore di campo".

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La Procura di Monza, diretta da Claudio Gittardi, ha chiesto l'archiviazione della tranche di indagine, trasmessa nei mesi scorsi dai pm di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore Var Andrea Gervasoni e gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette "bussate" alla sala Var di Lissone in alcune partite, tra 2024 e 2025. Secondo la Procura, dagli atti dell'indagine non sono emerse condotte "di natura fraudolenta" né il "dolo" per la "alterazione" dei risultati.

La Procura (coi pm Carlo Cinque e Marco Santini) chiarisce che in questi casi va verificata la "natura fraudolenta" delle condotte, ossia "la direzione finalistica verso un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione e, nei casi di concorso, il contributo consapevole alla medesima finalità illecita".

Nessun atto fraudolento

I pm nel chiedere di archiviare (deciderà un gip) hanno ritenuto che "la nozione di 'atto fraudolento' non coincida con qualsiasi violazione di una regola sportiva o organizzativa. La frode richiede un 'quid pluris' di artificiosità, inganno, dissimulazione o abuso strumentale idoneo - si legge - secondo una valutazione ex ante, a incidere sul corretto svolgimento della competizione al fine di alterarlo".

Diversamente, spiega ancora la Procura, "ogni errore arbitrale intenzionale nella sua dimensione decisionale, ogni inosservanza del protocollo Var e persino ogni indebita interlocuzione interna verrebbero automaticamente attratti nell'area penale, con una sovrapposizione incompatibile con il principio di offensività tra illecito sportivo, responsabilità tecnica e delitto".

Dunque, "gli atti di indagine raccolti - spiegano i pm - non consentono di sostenere in giudizio, con ragionevole previsione di condanna, né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma, ossia che le condotte fossero finalizzate all'alterazione del risultato di campo piuttosto che a correggere errori arbitrali".

Interventi per correggere errori di campo

L'ulteriore prosecuzione delle indagini, poi, "non appare idonea a modificare il quadro, essendo già stati acquisiti audio, video, tabulati, dati del portale delle designazioni, documentazione regolamentare, sommarie informazioni e conversazioni successive alla discovery".

Peraltro, è stato possibile, scrive ancora la Procura, "al contrario verificare in alcuni casi che l'intervento esterno era finalizzato esclusivamente a correggere un evidente e poi riconosciuto errore di campo".

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